Il 4 dicembre scorso è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. Il nuovo decreto è andato a sostituire quello datato 2017.
Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; l’applicazione si estende anche agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.
L’ambito di applicazione del provvedimento prevede tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici:
- attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi 2022?
Come da definizione ministeriale, “i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica”.
Come si intuisce, l'edilizia rappresenta uno dei principali settori che hanno un diretto impatto sull'ambiente e sulla sostenibilità. Per questo motivo i criteri ambientali minimi fissati dal decreto, attraverso l’analisi del ciclo di vita dell’opera, mirano ad orientare i processi verso un’economia circolare.
L'innovazione apportata dai CAM 2022 è inerente alla valutazione del ciclo vitale degli edifici. Il decreto infatti va a coprire nelo specifico le macro-aree dell’affidamento del servizio di progettazione dell’intervento, dell’affidamento dei lavori e dell’affidamento congiunto di progettazione e lavori:
- criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi – selezione dei candidati, clausole contrattuali, specifiche tecniche, criteri premianti;
- criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi – clausole contrattuali, criteri premianti;
- criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi – specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali (per l’affidamento di lavori), criteri premianti.
Tra i criteri più significativi vi sono quelli relativi alla capacità tecnico-professionale della società che aspira a vedersi affidata la fase di progettazione, le specifiche tecniche progettuali di livello-territoriale urbanistico e le specifiche tecniche che devono avere i materiali da costruzione che vengono usati nell'intervento.
Si sottolinea che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara, e pertanto sono obbligatorie.
ESPERTI CERTIFICATI BIM E CAM, QUANDO LA COMPETENZA è CRITERIO PREMIANTE
Oltre agli aspetti obbligatori, il documento individua anche i criteri premianti afferenti alla certificazione di competenze.
Tra i criteri premianti particolare rilievo riveste la Progettazione BIM.Per i bandi di gara in cui si richiede la progettazione BIM è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche. Si deduce, quindi, quanto sia imprescindibile l’impiego di professionalità certificate che possano dare evidenza delle loro conoscenze, abilità e competenze nel settore.
Analogamente, le professionalità certificate come esperti CAM saranno funzionali al soddisfacimento dei requisiti previsti dai CAM edilizia nel loro complesso, per esempio confrontando il contenuto di materia riciclata e/o recuperata associato al singolo prodotto da costruzione con il valore indicato nelle specifiche tecniche.
CEPAS e la certificazione di competenze
CEPAS certifica i profili professionali operanti in ambito CAM e BIM dando così una garanzia preventiva delle competenze di tali risorse sul mercato.
Come abbiamo visto, l’ottenimento di queste certificazioni di Terza Parte Indipendente sono sempre più previste dalle gare d'appalto, che conferiscono un punteggio maggiore per chi soddisfa con evidenza di oggettività, trasparenza e aggiornamento continuo tali requisiti.